Con la sentenza n. 7045 del 20 ottobre 2021, il Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciato sulla legittimità dell’obbligo vaccinale imposto per legge agli appartenenti alle categorie degli operatori sanitari.
Segnatamente, era stata sottoposta al vaglio del massimo organo di Giustizia amministrativa la questione della legittimità degli atti (vincolati) di accertamento delle aziende sanitarie, esplicanti effetti sospensivi sul diritto di svolgere le professioni sanitarie in assenza di comprovata vaccinazione in base all’art. 4, comma 6 del D.L. n. 44/2021.
Più nel dettaglio, i sanitari ricorrenti avevano appellato la sentenza del Tar del Friuli di Venezia Giulia con la quale il loro ricorso collettivo e cumulativo era stato addirittura dichiarato inammissibile.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto di dichiarare ammissibile l’impugnativa dei ricorrenti ma con ampia e argomentata motivazione ha ritenuto infondato sotto ogni profilo ciascuno dei motivi di censura agli atti di accertamento delle aziende sanitarie, comportanti la sospensione dei sanitari non vaccinati contro il Covid.
In un certo senso, si tratta di una sentenza “monumentale” con la quale il Consiglio di Stato ha approfonditamente confutato le tesi dei ricorrenti, da un lato, volte infondatamente a sostenere la natura sperimentale delle vaccinazioni approvate dalle competenti autorità sanitarie europee e nazionali e dall’altro, volte ad invocare la asserita violazione di plurime norme euro-unitarie e costituzionali.
La condivisibile posizione del Consiglio di Stato spazia dal rimarcare il necessario bilanciamento tra principi di diritto alla autodeterminazione e alla salute (in senso strettamente individuale) esaltati dai ricorrenti con il fondamentale principio di solidarietà ed il diritto alla salute altrui nonchè quello della sicurezza delle cure, sino anche al ragionevole inquadramento del c.d. ignoto irriducibile, aspetto comune a tutti i farmaci e inidoneo a rendere illegittimo l’obbligo vaccinale in una situazione emergenziale come quella generata dal Covid.
Anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato in discorso, non si può escludere che i sanitari che si sono illegittimamente sottratti all’obbligo vaccinale possano essere sottoposti anche ad un procedimento disciplinare da parte dei competenti Ordini professionali.
Infatti, anche sotto il profilo disciplinare sanitario è immanente l’obbligo di neminem laedere assicurando la sicurezza delle cure.
A tale proposito, considerata l’indubbia gravità della condotta, non potrebbe essere nemmeno esclusa la possibilità che venga comminata anche la sanzione della radiazione.
La sentenza del Consiglio di Stato in commento è consultabile al seguente link (clicca qui).