Il processo civile avanti al Giudice Ordinario

Il processo che si svolge avanti al Giudice Ordinario è quello meglio noto come “processo civile”.

Innanzitutto, per quanto possibile in questa sede, è opportuno definire i confini del processo civile, o, più tecnicamente i confini della giurisdizione civile rispetto a quella di altre giurisdizioni speciali (ad esempio quella del giudice amministrativo).

In linea generale, dunque, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario ogni controversia che abbia ad oggetto rapporti giuridici di diritto privato ma anche i diritti fondamentali riconosciuti agli individui dalla Carta Costituzionale.

A ciò si aggiungono tutte le materie espressamente indicate dalla legge e, in ogni caso, parrebbero riconducibili alla giurisdizione civile tutte le controversie attinenti a materie per cui non è prevista una diversa giurisdizione.

I buona sintesi, la parte più consistente delle controversie sottoposte al Giudice ordinario attengono alle figure giuridiche soggettive dei “diritti” (per intendersi qualificabili, senza pretesa di rigore dottrinale, come interessi giuridicamente rilevanti cui si connette una pretesa nell’ambito di un rapporto tra soggetti che, nella fattispecie, agiscono su un piano di reciproca parità, ad esempio il diritto di credito) e delle “obbligazioni” (obblighi giuridici derivanti dalle fonti previste dalla legge aventi un contenuto patrimoniale, ad esempio l’obbligo di eseguire una prestazione contrattuale) e doveri (per così dire, altri obblighi previsti dalla legge, come quelli previsti ad esempio per i genitori verso i figli).

E’ bene chiarire che il riparto di giurisdizione non è incardinato su un criterio soggettivo, il che significa che il Giudice ordinario non è il Giudice dei soggetti privati, bensì, piuttosto, lo stesso è il Giudice dei diritti e ciò a prescindere dal fatto che una controversia coinvolga, ad esempio, una pubblica amministrazione.

Ad esempio, un ospedale pubblico al quale viene chiesto il risarcimento di un danno alla salute del malato dovrà essere convenuto in un processo civile avanti al Giudice ordinario e non certo avanti al Giudice amministrativo.

Le materie che tipicamente rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario sono proprio quelle disciplinate nel Codice Civile:

  • Persone e Famiglia (ad esempio, matrimonio, separazione, divorzio, responsabilità genitoriale, filiazione, alimenti ecc.);
  • Successioni e donazioni (eredità, successione necessaria, successione testamentaria, successione legittima, legati, divisioni ecc.);
  • Proprietà, possesso e diritti reali (usufrutto, servitù ecc.) ma anche la comunione e il condominio;
  • Obbligazioni e diritti derivanti da contratto e dalle altre fonti previste dalla legge e, in particolare i rapporti di debito e credito (sia pecuniari che non) e il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale;
  • obbligazioni e diritti derivanti da fatti illeciti (ndr. il risarcimento dei danni da responsabilità extra-contrattuale);
  • il c.d. diritto commerciale riguardante imprenditore e società (anche con riferimento ai rapporti interni);
  • il c.d. diritto del lavoro;
  • ecc.

Fermo quanto sopra, è opportuno puntualizzare che cosa si intenda per Giudice Ordinario nel nostro ordinamento processuale civile, dal momento che il Giudice al quale è possibile rivolgersi cambia, sostanzialmente, in funzione del riparto di competenza stabilito dalla Legge ma anche in base al grado del giudizio (quindi, primo grado, impugnazione).

A tale proposito si distinguono:

il Giudice di Pace (o GdP) il quale in base a quanto si evince dal Codice di Procedura civile è il Giudice ordinario competente per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00 e che ha competenza in relazione alle seguenti materie:

  • danni dalla circolazione di veicoli e natanti di valore inferiore a Euro 20.000,00;
  • le altre materie indicate dall’art. 7 del Codice di Procedura civile tra cui rientrano ad esempio quelle relative alle immissioni di fumo, calore, ecc..

Il GdP è solo un giudice di primo grado e le relative decisioni possono essere impugnate avanti al competente Tribunale.

Ciò posto, il Giudice ordinario “per eccellenza” è il Tribunale il quale “è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice“.

Come visto, il Tribunale non è solo il Giudice di primo grado ma è anche il Giudice d’appello con riferimento alle sentenze del GdP.

In alcuni casi, il Tribunale è anche il Giudice dell’unico grado di merito laddove la Legge escluda espressamente l’appellabilità delle sue sentenze (o ordinanze) o addirittura laddove le controparti siano concordi nel c.d. ricorso in Cassazione “per saltum” (un caso piuttosto raro…).

Un altro Giudice Ordinario è la Corte d’Appello, la quale, tipicamente è il Giudice avanti al quale si impugnano le sentenze del Tribunale.

Tuttavia, la Legge riconosce alla Corte d’Appello anche funzioni di Giudice di unico grado in particolari materie, come ad esempio nelle c.d. opposizioni alla stima, vale a dire i giudizi aventi ad oggetto la quantificazione degli indennizzi di espropriazione o asservimento.

Per completezza non può omettersi di ricordare che sia il Tribunale che la Corte d’Appello sono giudici di impugnazione quando sia stata esperita un revocazione o un’opposizione di terzo.

Anche la Suprema Corte di Cassazione è Giudice Ordinario, funzione alla quale , però aggiunge anche le altre funzioni di “chiusura del sistema”.

Nell’ambito del processo civile la Cassazione è, prima di tutto, il Giudice di legittimità avanti al quale vengono svolte le impugnazioni delle sentenze di secondo grado negli stretti limiti di legge:

  • questioni di giurisdizione;
  • questioni di competenza;
  • violazione o falsa applicazione di legge;
  • nullità della sentenza o del procedimento;
  • omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Tanto premesso, così come ogni altro processo, il giudizio civile si instaura attraverso un atto introduttivo (citazione o ricorso, in base a quanto stabilito dalla Legge) con il quale si rivolge al Giudice una “domanda” la cui decisione incida negativamente sulla sfera giuridica soggettiva della controparte o delle controparti.

Come visto anche nella parte generale sul processo, la domanda quindi l’atto con il quale si chiede al Giudice tutela dei propri diritti (o meglio, della propria sfera giuridica soggettiva) la quale può essere una:

  • tutela dichiarativa di mero accertamento (ad esempio, si domanda al Giudice di accertare e dichiarare che un contratto è risolto oppure si domanda di accertare e dichiarare la riduzione della quota ereditaria oppure, ancora, di accertare il diritto di proprietà ecc.); Nell’ambito della tutela accertativa si colloca anche l’azione di condanna di un soggetto, azione che, infatti, presuppone l’accertamento, ad esempio, di una responsabilità contrattuale o extra contrattuale; in tale caso si instaura un c.d. processo di merito
  • tutela costitutiva, laddove si domanda al Giudice di “costituire” o “demolire” attraverso la propria pronuncia situazioni giuridiche soggettive prima inesistenti/esistenti nell’ordinamento (ad esempio, l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare inadempiuto oppure l’annullamento delle sanzioni rientranti nella giurisdizione civile); anche in tale caso si instaura un c.d. processo di merito;
  • tutela esecutiva, vale a dire quando si domanda al Giudice di adottare i necessari provvedimenti coattivi nei confronti di una controparte che non adempia spontaneamente a quanto accertato in un c.d. titolo esecutivo o provvisoriamente esecutivo (come una sentenza definitiva o un decreto ingiuntivo ecc.); il più classico degli esempi è l’espropriazione forzata di un bene del debitore; in tale caso si instaura un c.d. processo esecutivo;
  • tutela cautelare, vale a dire quando si domanda al Giudice l’adozione di un provvedimento finalizzato alla parte che agisce una tutela interinale e temporanea che garantisca la sua posizione nelle more del giudizio di accertamento/condanna/costitutivo; in tale caso si instaura un c.d. processo cautelare.

Per necessaria completezza si evidenza anche che il Giudice civile è poi investito di compiti di c.d. Volontaria Giurisdizione, i quali si svolgono in Camera di Consiglio avanti il Tribunale il quale non è tanto chiamato a fornire una “tutela” (nel senso sopra descritto) bensì, piuttosto, a regolare/amministrare/controllare alcuni particolari rapporti tra soggetti privati.

Tanto premesso, a seconda del tipo di tutela giuridica richiesta al Giudice ordinario (o tipo di domanda) la Legge preveda che il processo si svolga secondo un determinato “rito” (ovvero, la sequenza di atti che dà forma al processo).

Come si potrà vedere nelle pagine dedicate ai singoli riti del processo civile, in alcuni casi il rito da seguire è obbligatorio (ad esempio, è obbligatorio seguire il rito del lavoro per le controversie relative a tale materia), in altri il rito può essere oggetto di scelta in presenza di determinati presupposti (ad esempio il rito sommario di cognizione può essere scelto al posto del rito ordinario nella ricorrenza dei presupposti di legge).

Per ragioni di sinteticità non verranno descritti tutti i “riti” contemplati dalla legislazione processuale civili e ci si concentrerà schematicamente alla trattazione di:

  • rito ordinario;
  • rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.;
  • rito per la domanda di decreto ingiuntivo ex art. 633 s.s. c.p.c.;
  • rito della consulenza tecnica preventiva ai fini di conciliazione della lite ex art. 696 bis c.p.c.;
  • rito cautelare uniforme.