Il Ricorso alla CCEPS

Ricorso alla CCEPS – Sanzione deontologica – procedimento disciplinare avanti all’Ordine professionale.

La materia in oggetto rappresenta una branca “di nicchia” del diritto sanitario.

I professionisti del mondo sanitario (il medico, l’odontoiatra, l’infermiere, il veterinario, l’ostetrica, il farmacista ecc.) sono tenuti a svolgere la propria professione anche nel rispetto delle norme stabilite nel proprio Codice deontologico di riferimento.

In termini generali, l’ente deputato al controllo del rispetto delle norme deontologiche e alla repressione delle relative violazioni è l’Ordine professionale di appartenenza del sanitario.

L’Ordine professionale è un particolare tipo di ente pubblico, il quale è dotato di ampia “autonomia” ma i cui poteri (anche e soprattutto quelli sanzionatori) sono disciplinati dalla legge statale.

Gli Ordini professionali svolgono numerose funzioni.

Tra queste spicca, senza dubbio, la tenuta dell’Albo professionale ma anche spicca la funzione c.d. disciplinare.

Infatti, l’Ordine professionale è deputato al controllo del rispetto delle norme deontologiche da parte dei propri iscritti e, nel caso di accertate violazioni, e alla repressione attraverso l’esercizio del potere sanzionatorio.

ricorso alla CCEPS

Le sanzioni deontologiche possono avere conseguenze molto rilevanti sulla carriera del sanitario incolpato.

Quest’ultimo, infatti, può essere addirittura sospeso dall’esercizio della professione per lungo tempo e finanche radiato dall’Albo con la conseguente impossibilità di proseguire nell’esercizio della professione, il cui esercizio abusivo configurerebbe un grave reato penale.

La sanzione deontologica non solo è soggetta al principio di legalità.

La legge impone che la stessa sia comminata solo dopo un procedimento amministrativo – disciplinare in cui sia garantito al sanitario incolpato il diritto di difesa.

Già in tale fase “amministrativa” è consentita l’assistenza di un avvocato.

Inoltre, la legge consente al medico, odontoiatra, ostetrica, infermiere o qualsiasi altro professionista sanitario di impugnare la sanzione disciplinare ricevuta.

Ciò può avvenire esperendo un ricorso avanti al Giudice speciale in materia, vale a dire la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie – CCEPS.

Il ricorso alla CCEPS, quindi, è il principale strumento a disposizione del professionista sanitario per difendersi da un esercizio illegittimo o abnorme del potere disciplinare di un Ordine professionale.

E’ utile evidenziare che la proposizione di un ricorso alla CCEPS, a prescindere dall’esito del giudizio, ha un effetto immediatamente “benefico” per il sanitario.

Infatti, con la sola esclusione dei casi previsti dalla legge (i più gravi), la proposizione del ricorso comporta l’immediata sospensione degli effetti della sanzione disciplinare.

Non si tratta di un effetto di poco conto, visto che, di norma, avanti a giurisdizioni diverse dalla CCEPS la sospensione deve essere chiesta e può essere ottenuta solo in presenza di pericolo grave ed irreparabile e/o fumus boni iuris.

Ebbene, grazie alla Sua quarantennale attività in materia, lo Studio legale assiste i professionisti del mondo sanitario nelle questioni di diritto deontologico e amministrativo-ordinistico, anche con particolare riferimento alle sanzioni disciplinari comminate dall’Ordine Professionale di appartenenza per contestate violazioni del Codice deontologico.

Forniamo, dunque, assistenza legale sia nel procedimento disciplinareamministrativo avanti all’Ordine professionale sia nel successivo processo giudiziario avanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS).

Ugualmente lo Studio offre assistenza nell’eventuale grado successivo avanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.