Il giudizio di ottemperanza e il suo rito processuale

L’azione di ottemperanza è uno strumento offerto ai soggetti privati per ottenere che le pubbliche amministrazioni adottino i comportamenti e gli atti necessari a conformarsi alle decisioni giurisdizionali esecutive (o altri provvedimenti equiparati).

Come è stato evidenziato in dottrina, si tratta di uno strumento che ha, o meglio, che può avere una duplice funzione.

Esso è in grado di offrire sia tutela esclusivamente esecutiva sia una tutela esecutiva connessa con una tutela dichiarativa dichiarativa.

A tale riguardo, infatti, è utile evidenziare che è vero che in molti casi certe pubbliche amministrazioni rimangono semplicemente inerti avanti ad un provvedimento giurisdizionale che le riguardi.

Tuttavia è anche vero che in alcuni casi le amministrazioni adottano atti e comportamenti che possono essere elusivi di quanto disposto dal Giudice ovvero che è possibile che le modalità dell’adempimento possano essere controverse.

In tali casi, il Giudice amministrativo dell’ottemperanza non può limitarsi ad ordinare la “esecuzione” ma è tenuto a prendere cognizione di atti e provvedimenti nuovi dovendo anche valutare la loro validità.

A tale proposito, l’azione di ottemperanza si atteggia anche come particolare azione di nullità, infatti, tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati in violazione o elusione del giudicato devono essere dichiarati nulli da parte del giudice amministrativo.

In aggiunta alle funzioni sopra evidenziate, il Codice del processo amministrativo assegna a tale azione un’ulteriore funzione. In effetti, il giudizio può essere promosso anche per ottenere chiarimenti sulle modalità di ottemperanza.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che il giudizio di ottemperanza può essere accompagnato anche da un’azione risarcitoria nei confronti dell’amministrazione che ha omesso di ottemperare nei casi in cui l’ottemperanza sia divenuta totalmente o parzialmente impossibile.

Tanto premesso, si sottolinea che l’azione di ottemperanza presenta una caratteristica distintiva rispetto a tutte le altre azioni processuali amministrative consistente nel fatto che la stessa può essere proposta nel termine di 10 anni dal passaggio in giudicato del provvedimento di cui non è stata data ottemperanza.

In base all’art. 112 del Codice del processo amministrativo, l’ottemperanza può essere domandata per:

  • sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
  • sentenze esecutive e altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
  • sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e altri provvedimenti ad esse equiparati;
  • sentenze passate in giudicato e altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza;
  • lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.

Il Giudice amministrativo competente è quello che ha adottato la decisione di cui si domanda l’ottemperanza (ovvero il Tar la cui decisione sia stata confermata in appello) oppure il Tar della circoscrizione in cui si trova l’Autorità (diversa dal Giudice amministrativo) che ha adottato la decisione oggetto di azione.

Quanto al rito, il giudizio di ottemperanza rientra tra quelli che si svolgono in camera di consiglio ed è, dunque, caratterizzato dal dimezzamento dei termini processuali (esclusi quelli introduttivi).

Il Giudizio si conclude con sentenza in forma semplificata (oppure con ordinanza è ad un’ordinanza che si deve ottemperare) e con la quale il Giudice adito, se accoglie il ricorso:

  • ordina l’ottemperanza prescrivendo le modalità esecutive
  • dichiara la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato;
  • dichiara l’inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione di decisioni (solo esecutive) esecutive;
  • nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
  • se del caso, fissa una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo.

La disciplina di rito sopra esposta si applica anche in sede di eventuale impugnazione.