Accesso civico e contratti pubblici

In questo breve articolo in materia di diritto amministrativo si riportano alcune delle interessanti statuizioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Sato adottate in tema di c.d. Accesso civico generalizzato in materia di contratti pubblici.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è stata chiamata a decidere sulla controversa ammissibilità del c.d. accesso civico generalizzato in materia di contratti pubblici.

Infatti, mentre la III Sezione del Consiglio di Stato riteneva l’accesso civico generalizzato consentito, viceversa la V Sezione ne escludeva l’ammissibilità.

Ebbene, a fronte di un’articolata ricostruzione della vicenda giurisprudenziale ed interpretativa, l’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 10/2020 ha, infine, statuito quanto segue.

La disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione del comma 3 dell’art. 5-bis del d. lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l’art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall’accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza“.

In altri termini, per l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, non solo l’accesso civico generalizzato trova applicazione in materia di contratti pubblici ma anche nella fase post-contratto (quella appunto di esecuzione) che, infatti, non può essere considerata “terra di nessuno“.

In buona sostanza, il massimo organo di giurisdizione amministrativa, a fronte della sua approfondita disamina, ha voluto chiarire che “l’accesso civico generalizzato non solo sia consentito, in questa materia, ma sia doveroso perché connaturato, per così dire, all’essenza stessa dell’attività contrattuale pubblica e perché esso operi, in funzione della c.d. trasparenza reattiva, soprattutto in relazione a quegli atti, rispetto ai quali non vigono i pur numerosi obblighi di pubblicazione (c.d. trasparenza proattiva) previsti. Argomenti di carattere letterale, teleologico e sistematico come quelli esposti depongono, dunque, nel senso di una accessibilità totale degli atti di gara, seppur sempre nel rispetto degli interessi-limite, pubblici e privati, e delle conseguenti eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 33 del 2013“.