Azione di riduzione e collazione nella successione

Nel presente articolo in materia di diritto successorio si esamina il tema della possibile convivenza tra l’azione di riduzione e l’azione di collazione nella successione, o meglio, il modo in cui tale convivenza può atteggiarsi in determinati casi nel processo civile.

Con la sentenza n. 28196/2020 la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affermato il seguente principio di diritto sul citato tema della azione di riduzione e di collazione nella successione: “quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la tutela offerta dall’azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti della collazione, che opererà in questo caso consentendo al legittimario di concorrere pro quota sul valore della donazione ridotta che eventualmente sopravanzi l’ammontare della porzione indisponibile della massa“.

Tale principio è stato pronunciato a seguito di una approfondita disamina della materia di cui si riportano alcuni interessanti passaggi.

Da un lato, la Cassazione ha puntualizzato che se è vero che la collazione possa di per sè sanare una eventuale lesione di quota riservata è però anche vero che “la contestuale proposizione della domanda di riduzione non può ritenersi priva di ogni utilità: solo l’accoglimento di tale domanda, infatti, può valere ad assicurare al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per la imputazione del relativo valore“.

In buona sostanza, si è affermato che l’accoglimento della azione di riduzione rispetto ad una donazione, incide sulla possibilità del donatario (non dispensato) di optare per la collazione in natura o quella per imputazione.

Per altro verso, la citata sentenza ha evidenziato che “l’azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l’operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione. Si deve tuttavia fare una precisazione: mentre la collazione, qualora richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l’azione di riduzione, essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l’eventuale eccedenza, e cioè l’ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile (Cass. sent. n. 12317/2019“).

In conclusione, la Corte di Cassazione ha aggiunto un ulteriore tassello sulla complessa tematica della convivenza dell’azione di riduzione e di collazione nella successione, o meglio, nel processo civile in materia successoria.