Diritto sanitario e danno alla salute

Il diritto sanitario è una delle principali aree di “practice” del nostro Studio legale.

Lo Studio legale da svariati anni si occupa di questa delicata materia in cui i complessi aspetti giuridici sono spesso legati ad eventi, talvolta tragici, che coinvolgono le parti (in particolare, il paziente danneggiato e i loro cari) anche sotto un forte profilo emozionale.

Ciò premesso, il diritto sanitario è una disciplina giuridica assolutamente trasversale, poichè allo stesso sono riconducibili questioni di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo e contabile, nonchè questioni disciplinari/deontologiche oltre che di diritto del lavoro.

In tale contesto, assume una posizione di centralissimo rilievo il tema del danno alla salute e della responsabilità professionale civile e/o penale del sanitario (medico, chirurgo, odontoiatra, veterinario, ostetrica).

Sono numerosi i casi i cui i pazienti avanzano richieste risarcitorie nei casi in cui gli stessi ritengano di aver subito un danno alla propria salute in conseguenza di una prestazione sanitaria.

Sia per il sanitario “incolpato” che per il paziente danneggiato è importante rivolgersi tempestivamente al proprio avvocato di fiducia.

Infatti, la materia riassume in sè tutte le principali problematiche del diritto civile e processuale civile: causalità, danno patrimoniale e non patrimoniale (morale, esistenziale, da perdita della speranza ecc.), danno evento, danno conseguenza, colpa, dolo, tipologia di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale, da contatto sociale) ecc.

E unitamente ai classici profili civilistici vi sono, altresì, profili specifici legati alla normativa speciale che governa la materia (oltre alla tematica assicurativa…).

A tale proposito, è bene puntualizzare che la responsabilità civile professionale non è solamente regolata dal Codice civile, bensì anche da una normativa, appunto speciale.

Difatti, le particolarità e i fenomeni che caratterizzano la materia (si pensi ad esempio, al fenomeno della medicina difensiva) hanno indotto il legislatore ad adottare leggi speciali, ultima delle quali è la c.d. legge Gelli Bianco (che tratta aspetti sia di diritto sanitario civile, che penale, che assicurativo).

Ciò posto, nel caso del paziente danneggiato, è di fondamentale importanza individuare il soggetto nei confronti del quale avanzare la richiesta risarcitoria.

Nel caso di un rapporto contrattuale diretto con un medico (o altro sanitario) curante, non vi sono dubbi sul fatto che sarà quest’ultimo il destinatario della domanda risarcitoria.

In tale caso, opereranno le regole della c.d. responsabilità contrattuale, sicchè il paziente sarà onerato di provare il danno e il rapporto di causalità con la prestazione del sanitario.

Invece, spetterà al sanitario convenuto di dimostrare l’assenza di colpa o dolo (oltre che la causalità e il danno) per evitare una condanna.

Il quadro cambia, laddove il paziente danneggiato abbia un rapporto contrattuale “diretto”, non con il sanitario, bensì con una struttura ospedaliera o un centro medico.

In tale caso, la domanda risarcitoria potrà essere indirizzata sia alla struttura sanitaria che al medico; ma ciò può avvenire con una sostanziale differenza.

Nel caso di azione verso la struttura, opereranno le regole della responsabilità contrattuale (per così dire, più “favorevoli” all’attore danneggiato).

Nel caso di azione verso il sanitario, invece, opereranno le regole della responsabilità extracontrattuale, sicchè, il paziente sarà onerato di provare ogni elemento della responsabilità, compresi dolo o colpa del sanitario.

La scelta del legislatore, in questo caso, risiede nella necessità di garantire al sanitario di poter eseguire la prestazione con la dovuta serenità, sgravandolo della costante spada di Damocle di un’azione giudiziaria e incentivandolo a non ricorrere alla funesta pratica della medicina difensiva.

Quanto alla normativa speciale di diritto sanitario civile, in questa sede è utile evidenziare che la stessa ha tra i propri obiettivi anche quello di “imporre” alle parti un tentativo di conciliazione obbligatorio prima dell’inizio della vera e propria lite giudiziaria.

Il tentativo del Legislatore è certamente comprensibile da vari punti di vista.

Tra questi è degno di nota quello che ruota attorno al tema del danno non patrimoniale, il quale non solo è spesso difficile da provare nella sua integralità ma è anche più aleatorio da quantificare, essendo ragionevole spingere le parti a venirsi incontro su questo tema.

Ciò posto, da un lato, il tentativo obbligatorio di conciliazione può avvenire attraverso la c.d. mediazione ex D.Lgs. n. 28/10.

Dall’altro, è possibile agire ex art. 696 bis c.p.c.., vale a dire con un ricorso per la consulenza tecnica preventiva ai fini di conciliazione della lite.

Ciò considerato, è anche possibile che il sanitario sia oggetto di un processo penale.

In questo caso, le ipotesi più ricorrenti sono quelle di processi instaurati con riferimento a casi di omicidio colposo e/o lesioni.

E’ bene puntualizzare, che la strada del risarcimento del danno alla salute può anche seguire la via penale.

Infatti, la vittima o i suoi famigliari possono costituirsi nel processo penale come parti civili e, dunque, domandare il quella sede il risarcimento del danno alla salute.

In tale contesto, il nostro Studio legale assiste pazienti, medici-chirurghi, odontoiatri, e le altre figure professionali del mondo sanitario.

Lo Studio, tuttavia, assiste anche case di cura e strutture sanitarie e assicurazioni nelle cause di responsabilità civile per contestata responsabilità sanitaria da errore medico o di altro professionista del settore sanitario.

Forniamo anche assistenza legale nel processo penale alle figure sanitarie, nonchè alle vittime di reati sanitari e ai loro famigliari.

Lo Studio, in proposito, fornisce assistenza sin dalla fase di elaborazione della denuncia-querela, seguendo il cliente nella fase di indagine nonchè in quella prettamente processuale.

Infine, si evidenzia che lo Studio è in contatto con validi consulenti e medici legali, disponibili ad assistere i clienti e lo Studio medesimo con riferimento agli aspetti più tecnici della materia del danno alla salute.