Contratto e incarico professionale

Il contratto tra avvocato e cliente

Senza pretesa di esaustività e massimo rigore tecnico, si evidenzia che quello che si instaura tra avvocato e cliente è un vero e proprio rapporto giuridico contrattuale connotato da reciproche obbligazioni tra le parti.

Segnatamente, si tratta del contratto di mandato (con o senza rappresentanza) con il quale il cliente si impegna a conferire un compenso a fronte della prestazione di un’opera intellettuale da parte del professionista.

Peraltro, se il cliente è una persona fisica che agisce per scopi estranei ad attività imprenditoriale, artigianale, commerciale o professionale, l’incarico professionale è anche soggetto alla disciplina del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005).

Contratto e regole deontologiche forensi

Uno degli aspetti che maggiormente caratterizzano il contratto tra avvocato e cliente è rappresentato dal fatto che il professionista non è obbligato solo al rispetto dei vincoli contrattuali e quelli generali di legge bensì è anche tenuto al rispetto delle regole deontologiche.

Le regole deontologiche forensi sono oggi qualificate come vere e proprie norme giuridiche cogenti che si applicano all’attività della avvocato nei rapporti con il cliente, altri avvocati, magistrati e loro ausiliari ecc..

Le stesse, infatti, sono poste a tutela dei molteplici e delicati interessi connessi allo svolgimento della professione forense e al buon funzionamento del sistema “Giustizia”.

L’avvocato che agisca in violazione dei principi e delle norme deontologiche è se non altro soggetto alle sanzioni previste dall’ordinamento forense comminate dalla Commissione disciplina dell’Ordine professionale di appartenenza a seguito di un procedimento volto all’accertamento di quanto contestato al professionista incolpato.

Per visualizzare il Codice deontologico forense si rinvia al seguente link: https://www.consiglionazionaleforense.it/codice-deontologico-forense

La c.d. procura alle liti

Laddove l’incarico professionale abbia ad oggetto il compimento di attività processuali e di difesa in giudizio, il contratto deve necessariamente contemplare il conferimento del potere di rappresentanza.

Quest’ultimo deve essere conferito con la c.d. procura alle liti, che può essere generale (per ogni affare) oppure speciale (per un affare specifico).

L’ordinamento italiano riconosce all’avvocato il potere di autenticare la firma del proprio cliente, sicchè il rilascio la procura alle liti è un atto “semplice” e che non richiede necessariamente gravosi adempimenti né costi specifici (quali ad esempio, imposte o compensi notarili).

La fase conclusiva del contratto professionale.

La conclusione (rectius, l’estinzione) naturale del contratto professionale si verifica con il compimento della prestazione intellettuale commissionata (ad esempio, la conclusione del processo o la redazione del parere) e il pagamento del compenso.

Tuttavia, vi sono casi in cui il contratto si interrompe prima del compimento della prestazione concordata quali la revoca del mandato da parte del cliente o la rinuncia da parte dell’avvocato ovvero la morte di una delle due parti.

In tali particolari casi, sia nell’interesse del cliente che nell’interesse del processo, si parla della c.d. ultrattività del mandato professionale.

Principalmente, tale ultrattività si sostanzia nell’obbligo dell’avvocato che rinuncia al mandato di adottare tutte le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente e ciò a prescindere da eventuali inadempimenti di quest’ultimo.

Inoltre, nel processo (specialmente quello civile) l’art. 84 c.p.c. statuisce che la revoca o la rinuncia del mandato non hanno effetto nei confronti della controparte finchè il difensore non sia stato sostituito; l’aspetto assume particolare rilevanza quando il rapporto avvocato cliente si interrompa durante il decorso di termini processuali decadenziali.

Il nostro contratto professionale

Come si è cercato di trasmettere nei paragrafi soprastanti, a dispetto di quello che potrebbe apparire, il rapporto avvocato-cliente è connotato da aspetti di particolare delicatezza.

Tali aspetti sono spesso accentuati dalla complessità delle problematiche affrontate e, quando il cliente è un privato, dal non infrequente carico emotivo ad esse collegato.

Consapevoli di tutto ciò, proponiamo ai nostri clienti un modello di contratto ispirato ai seguenti principi: forma scritta, semplicità, informazione e trasparenza.

I clienti non si impegnano nei confronti degli avvocati del nostro Studio a nessun altro obbligo se non quello di corresponsione del compenso, del rilascio della procura alle liti e della produzione della documentazione/informazioni necessarie allo svolgimento dell’incarico.

Proprio nella prospettiva sopra descritta, quanto ai compensi, lo Studio applica, di norma, i parametri forensi di cui al Decreto ministeriale n. 55/14 (cfr. “La nostra politica sui compensi professionali”).

Tutti i nostri contratti, inoltre, mettono a immediata disposizione i riferimenti delle polizze assicurative obbligatorie stipulate a copertura di eventuali fatti di responsabilità civile professionale.