Diritto amministrativo

Il diritto amministrativo rientra nella più vasta categoria giuridica del diritto pubblico (di cui è parte, ad esempio, anche il diritto costituzionale); l’avvocato amministrativista è il giurista competente in tale fondamentale materia.

E’ sempre complesso, ovviamente, dare una definizione di sintesi di una disciplina giuridica, tanto più se quest’ultima è estremamente complessa e articolata come nel caso di specie.

In estrema sintesi, si potrebbe dire che il diritto amministrativo è la disciplina giuridica e l’insieme di regole aventi ad oggetto:

  • l’esercizio del potere (o potestà) da parte di una pubblica amministrazione,
  • nonchè i contratti pubblici (rectius, delle procedure ad evidenza pubblica) ,
  • nonchè il pubblico impiego e, ovviamente,
  • l’organizzazione e funzionamento degli enti pubblici.

A questo gruppo di materie può anche essere associata la materia della responsabilità per c.d. danno erariale.

Nell’ordinamento italiano il diritto amministrativo ricopre un ruolo di primissimo piano.

Da un lato, è a tutti nota la rilevanza, anche in termini economici, delle procedure che le pubbliche amministrazioni (e gli altri soggetti previsti dalla legge italiana e europea) sono tenute a svolgere per la scelta dei loro contraenti privati.

In estrema sintesi, le procedure ad evidenza pubblica sono i procedimenti amministrativi finalizzati a garantire la scelta del contraente o concessionario più adeguato.

Le procedure ad evidenza pubblica più note sono le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di appalto.

Dall’altro, a tutela dei molteplici interessi pubblici che trovano spazio nel nostro ordinamento, è particolarmente vasto il novero dei poteri delle pubbliche amministrazioni.

Il potere delle pubbliche amministrazioni si atteggia in innumerevoli modi; vi sono attività, ad esempio, che possono essere svolte solo se previa autorizzazione, altre solo in concessione.

Vi sono poi i poteri sanzionatori e di controllo, i poteri regolatori della Autorità amministrative indipendenti ecc..

In alcuni casi l’esercizio del potere pubblico, spesso discrezionale (ma mai arbitrario), può essere conforme all’interesse privato, in altri in contrasto.

Ciò che è certo è che le pubbliche amministrazioni debbono agire sempre nel rispetto del principio di legalità e, in linea generale, garantendo che l’atto amministrativo sia il frutto di un procedimento in cui il privato (persona fisica o società o altro ente) abbia potuto partecipare dando il proprio contributo.

Il procedimento amministrativo è un momento fondamentale dell’agire della pubblica autorità nell’esercizio delle potestà riconosciute dalla legge.

Nell’ordinamento italiano, i procedimenti amministrativi sono molteplici.

Si potrebbe dire, forse, che esistono tanti procedimenti quanti sono i poteri pubblici.

La ragione di ciò è intuitiva.

Infatti, è ragionevole che il procedimento amministrativo assuma la forma più idonea a garantire la corretta tutela dell’interesse pubblico e degli interessi privati ad esso connessi.

Ad esempio, è ragionevole che un procedimento per la concessione della cittadinanza presenti delle caratteristiche diverse rispetto al procedimento previsto per il rilascio di una valutazione di impatto ambientale.

Tutto ciò, però, non significa che la pubblica autorità possa decidere arbitrariamente il modo di procedere o il tempo necessari prima di adottare un determinato provvedimento amministrativo.

I procedimenti amministrativi sono predeterminati dalle diverse leggi che li prevedono.

E, soprattutto, nell’ordinamento italiano è ormai vigente da decenni la legge fondamentale sul procedimento amministrativo, vale a dire la legge n. 241/1990, oggi più volte novellata,, la quale è bagaglio fondamentale di ogni avvocato amministrativista.

Secondo alcuni, tale legge è addirittura un c.d. standard essenziale di prestazione ex art. 117 Cost. e la stessa stabilisce i principi e le regole fondamentali per l’esercizio del pubblico potere.

Il rispetto di tali regole da parte della pubblica amministrazione è uno dei presupposti necessari per la validità del provvedimento amministrativo adottato.

E’ utile evidenziare che tra i principi fondamentali posti, vi è anche quello della necessaria (possibilità di) partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti privati i quali possano essere incisi – sia in positivo che in negativo – dal provvedimento d’autorità che dovrà essere adottato.

A tale proposito, si parla di interessi legittimi pretensivi o oppositivi.

L’interesse legittimo, in particolare, può essere definito come l’interesse privato giuridicamente protetto inciso positivamente o negativamente dall’esercizio del potere da parte di una pubblica autorità a ciò titolata.

Come il “diritto” anche l’interesse legittimo trova immediata tutela nella nostra Costituzione (cfr. art. 24 Cost.) ed è un istituto giuridico estremamente raffinato la cui forma odierna, è bene evidenziare, è il risultato di una lunga e complessa evoluzione sia normativa che giurisprudenziale.

Ciò considerato, non sono infrequenti le occasioni in cui i privati incisi da un provvedimento d’autorità contestino il corretto esercizio del potere o addirittura l’esistenza dello potere stesso.

In tali casi si avvia la c.d. fase patologica del rapporto tra privato e autorità la quale sfocia nel contenzioso amministrativo.

Il contenzioso amministrativo , dunque, può insorgere laddove l’esercizio del potere da parte del soggetto pubblico abbia leso un interesse privato giuridicamente tutelato dando origine ad un atto viziato da violazione di legge, incompetenza o dal c.d. eccesso di potere.

Oppure, il contenzioso amministrativo ha ad oggetto l’inesistenza stessa del potere; questo è ciò che nel gergo tecnico dell’avvocato amministrativista si definisce “carenza di attribuzione”.

Orbene, il Giudice competente (rectius, dotato di giurisdizione) in relazione alle lamentate lesioni di interessi legittimi è il Tribunale Amministrativo Regionale-TAR (in primo grado) e il Consiglio di Stato (in secondo grado).

Tar e Consiglio di Stato hanno anche giurisdizione nelle particolari materie individuate dal Legislatore.

In tali materie, infatti, l’esercizio del potere è strettamente connesso a situazioni giuridiche che sono qualificabili come veri e propri diritti (e non interessi legittimi); il caso tipico è quello del ricorso avverso all’illegittimo diniego di accesso agli atti..

In tale contesto, l’avvocato amministrativista è un professionista competente nel “maneggiare” questi delicati strumenti giuridici ma è anche competente nel gestire le asperità della giurisdizione amministrativa, vale a dire una giurisdizione caratterizzata da stretti termini decadenziali e nella quale il Giudice, per lo più, può acclarare l’illegittimità o meno di un atto amministrativo senza però potersi sostituire ad una pubblica amministrazione nell’esercizio del suo potere.

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