Il giudizio ex art. 702 bis c.p.c.

Il processo civile o giudizio civile può essere svolto, anzichè nelle forme del rito ordinario, con il rito semplificato di cui agli art. 702 bis e seguenti del Codice di procedura civile.

Tale modalità processuale è stata definita come “sommaria” non perchè il Giudice abbia una cognizione parziale dei fatti, bensì alla luce della semplificazione della fase di trattazione ed istruttoria che caratterizza tale rito.

Il Legislatore ha introdotto tale rito con finalità di semplificazione e velocizzazione del processo nei casi in cui la natura della causa lo consenta o meglio lo “suggerisca”.

Infatti, nei progetti del Legislatore, il rito ex art. 702 bis c.p.c. sarebbe lo strumento processuale privilegiato in relazione alle cause aventi ad oggetto sostanzialmente questioni di puro diritto oppure quelle documentali.

In ogni caso, non esiste alcun obbligo di agire in giudizio nelle forme del rito in oggetto, la cui scelta, da un lato, è facoltativa ma dall’altro è processualmente ammissibile solo nella ricorrenza dei presupposti di legge.

Le condizione di Legge per la fruizione facoltativa di tale rito è che la causa non deve essere di competenza del giudice collegiale ma di quello monocratico (ad esempio non è ammesso il rito sommario nelle cause di riduzione ereditaria).

Il giudizio si introduce con il deposito avanti al competente tribunale di un ricorso, atto contenente la domanda giudiziale e le formalità di legge ma non la vocatio in ius alla controparte.

Il Giudice assegnatario del giudizio adotterà un decreto di fissazione udienza il quale dovrà essere notificato dal ricorrente al convenuto almeno 30 giorni prima.

Il convenuto potrà dunque costituirsi in giudizio per difendersi ma anche per proporre domande riconvenzionali e chiamate di terzi; in tale ultimo caso il convenuto dovrà costituirsi necessariamente almeno 10 giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice.

Nel corso della prima e necessaria udienza il Giudice valuterà:

  1. se effettivamente la domanda del ricorrente possa essere trattata con istruzione sommaria (vale a dire, sostanzialmente, senza una gravosa assunzione di prove costituende). In caso negativo, convertirà il rito disponendo che si proceda secondo il rito ordinario.
  2. se la eventuale domanda riconvenzionale possa essere trattata altrettanto sommariamente; in caso negativo dispone la separazione.

Svolte tutte le necessarie verifiche (quali anche la regolare costituzione del contraddittorio, la validità delle procure alle liti ecc.), il Giudice ha ampia discrezionalità di decidere su come procedere per l’eventuale trattazione/istruzione della causa e sulle modalità di svolgimento del contraddittorio tra le parti.

A differenza che nel rito ordinario, il processo si chiude con una decisione che assume la forma dell’ordinanza, la quale, tuttavia, ha per l’ordinamento gli stessi effetti di una sentenza nel senso che è immediatamente esecutiva (nelle azioni di condanna) e suscettibile di passare in giudicato.

Per garantire maggiore speditezza, il Legislatore ha previsto che l’appello debba essere proposto entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza ma anche dalla semplice comunicazione della cancelleria.

Il rito in appello non presenta differenze rilevanti rispetto a quello il cui oggetto sia l’impugnazione di una sentenza.