Il processo amministrativo

I ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato e le azioni giudiziarie nel processo di diritto amministrativo.

Il processo amministrativo, definendolo in modo molto semplificato, è quel contenzioso che vede contrapposti una parte privata (un cittadino, un’impresa, un’associazione o comitato) e una parte pubblica, vale a dire un soggetto “portatore” di un interesse pubblico e, di norma, pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, Autorità indipendenti, enti pubblici) ma non solo (ad esempio, concessionari, organismi di diritto pubblico ecc.).

Nulla vieta, però, che nel processo amministrativo si scontrino tra loro anche solo pubbliche amministrazioni.

Invero, il criterio “soggettivo” sopra rappresentato funziona solo in via di larga, se non larghissima, approssimazione.

Basti riflettere, infatti, sul fatto che le pubbliche amministrazioni non sono solamente titolari di un interesse pubblico e non agiscono solo nell’esercizio di poteri pubblici ma anche di interessi “privati”.

E ugualmente, sotto altro punto di vista, un soggetto pubblico non interagisce con gli altri soggetti solo esercitando pubbliche prerogative (si pensi ai casi di inadempimento di un contratto oppure di responsabilità extracontrattuale, ad esempio, per un danneggiamento).

In tali casi, il contenzioso non sarebbe oggetto di un processo amministrativo, bensì di un processo civile sotto la giurisdizione del Giudice ordinario.

Dal punto di vista giuridico, è ben più significativo un criterio per così dire “oggettivo”, che però, per un non giurista o per uno straniero, è molto meno intuitivo e potrebbe essere di difficile comprensione.

In effetti, l’art. 7 del Codice del processo amministrativo utilizza proprio un criterio oggettivo nel definire la giurisdizione amministrativa.

Sulla base di quanto statuito da tale norma, è possibile qualificare il processo amministrativo come quel processo che ha ad oggetto interessi privati (o “beni della vita”) di giuridico rilievo che siano in qualche modo coinvolti dall’esercizio o dal mancato esercizio di un pubblico potere.

Dal punto di vista tecnico si tratta di:

  • c.d. interessi legittimi;
  • i diritti soggettivi in qualche modo connessi all’esercizio del potere ma solo nelle particolari materie indicate dal legislatore.

Senza entrare nel merito della difficile distinzione tra le due figure, basti evidenziare che le stesse possono essere intese come le due differenti forme che un interesse privato può assumere agli occhi dell’ordinamento giuridico.

Tale forma, per di più, dipende dal tipo di rapporto giuridico in cui l’interesse privato viene coinvolto, ma anche da ragioni storico-giuridiche.

Ebbene, in tali casi il soggetto che si ritiene pregiudicato deve domandare tutela giurisdizionale al Giudice amministrativo; questo, perlomeno, vale in linea generale, e salvo che la legge non preveda la competenza giurisdizionale di altro giudice, sia esso il Giudice ordinario o un altro giudice speciale.

Secondo tali coordinate, tirando le fila del discorso, quindi, è possibile affermare che il processo amministrativo è quello che si svolge davanti al Giudice speciale amministrativo ed avente ad oggetto la domanda di tutela di un interesse legittimo o un diritto soggettivo in particolari materie.

Tanto premesso, si evidenzia che il processo amministrativo, a differenza che nel processo civile, si svolge solo su due gradi di giudizio; infatti, il ricorso in Cassazione (il terzo grado) è previsto esclusivamente per questioni di giurisdizione.

Il Giudice di primo grado è il Tar, vale a dire il Tribunale amministrativo regionale competente, individuato in base ai criteri di competenza territoriale e funzionale indicati dalla legge.

Il Giudice di secondo e ultimo grado (salvo che per eventuali questioni di giurisdizione) è, invece, il Consiglio di Stato, con sede a Roma presso il Palazzo Spada.

La disciplina del processo amministrativo è prevalentemente contenuta nel D. Lgs. n. 104/2010, anche noto come il “Codice del processo amministrativo”. Tuttavia, non bisogna dimenticare anche l’importanza della legge n. 2248 del 1865, ancora oggi vigente.

Tra le altre cose, il Codice del processo amministrativo indica quali sono le azioni/domande che possono essere avanzate davanti al Tar/CdS.

Tali azioni e domande, come nel processo civile, rispondono all’esigenza di tutela dichiarativa/costitutiva, tutela cautelare e tutela esecutiva.

A tale proposito, è importante evidenziare che le principali azioni giudiziarie proponibili avanti il Giudice amministrativo sono soggette a ristretti termini di decadenza.

Ciò significa che è di vitale importanza recarsi al più presto dal proprio professionista di fiducia per evitare il rischio di un’azione giudiziaria irrimediabilmente tardiva.

Le (principali) azioni processuali nel diritto amministrativo, dunque, sono le seguenti:

  • Azione di annullamento: ha lo scopo di porre nel nulla una atto amministrativo illegittimo, poichè viziato da violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere e di norma, deve essere proposta entro 60 o addirittura 30 giorni dalla conoscenza dell’atto/provvedimento o sua pubblicazione;
  • Azione di condanna: è finalizzata all’accertamento del diritto al risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo (entro 120 giorni dal fatto o dalla conoscenza del provvedimento illegittimo) o dei diritti nelle materie di giurisdizione esclusiva;
  • Azione di nullità: ha lo scopo di porre nel nulla atti amministrativi carenti degli elementi essenziali o in c.d. difetto assoluto di attribuzione o altri casi di legge e si deve proporre entro 180 giorni dalla conoscenza dell’atto;
  • Azione avverso il silenzio inadempimento: è volta ad ottenere la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento, laddove siano stati superati i termini per la conclusione del procedimento;
  • Azione per l’accertamento del diritto di accesso agli atti e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;
  • Azione di ottemperanza a sentenze del Giudice amministrativo;
  • la c.d. Class action amministrativa;
  • Azioni cautelari.

In base al tipo di azione, il Codice del processo prevede che venga seguito il rito ordinario o altro rito.

In ogni caso, il Giudice amministrativo è sempre adito con una domanda in forma di ricorso.

Ad esito del Giudizio, il Giudice amministrativo adotterà una decisone motivata in forma di sentenza (giudizi di “cognizione e di ottemperanza) o di ordinanza (nelle azioni cautelari), accordando la tutela richiesta, qualora la domanda del ricorrente sia stata ritenuta fondata in tutto o parte.