Il rito civile ordinario avanti la Corte d’Appello

La Corte d’Appello è un giudice collegiale il quale, in caso di impugnazione, viene investito dal soccombente (vale a dire lo sconfitto) allo scopo di riformare o annullare la sentenza di primo grado in relazione alle parti (tecnicamente, i “capi”) specificamente impugnate.

In relazione ai capi impugnati la Corte è investita dell’intera causa potendo prendere in considerazione sia il fatto che il diritto, pur dovendo tenere conto delle censure contenute nell’atto di appello.

In buona approssimazione si può affermare che lo svolgimento del rito di appello ricalchi quello di primo grado, salvo che per alcune particolarità e salvo il fatto che, nella prassi, lo stesso risulta ben più semplificato.

L’atto introduttivo del giudizio di appello è sempre una citazione la quale dovrà essere notificata alle parti del giudizio di primo grado entro i termini decadenziali perentori di legge (non si entra nel merito della questione sulle cause scindibili e inscindibili).

Anche la citazione in appello, quindi, deve contemplare la domanda al giudice (una domanda motivata di riforma della sentenza di primo grado) e la vocatio in ius ad un’udienza prefissata in una data non anteriore a novanta giorni liberi dopo l’effettuazione della relativa notificazione.

Come nel primo grado, anche in tale caso il giudizio dovrà essere iscritto al ruolo della Corte entro dieci giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica.

Nel caso in cui in primo grado vi sia stata una soccombenza reciproca, è ben possibile che si incrocino più appelli avverso la stessa sentenza; in tale caso gli appelli successivi al primo vengono definiti incidentali e dovranno essere riuniti al primo.

Si parla, invece di appello incidentale tardivo (ma ammissibile) nel caso in cui l’interesse all’appello sorga solo successivamente alla scadenza del termine perentorio per appellare ma in ragione dell’appello principale avversario.

La parte soccombente, qualora ritenga di subire dalla pronuncia di primo grado un danno grave e irreparabile, può anche presentare alla Corte un’istanza di sospensione cautelare, sulla quale la Corte si pronuncerà con ordinanza dopo aver effettuato un’apposita udienza.

Fermo quanto sopra, la fase introduttiva del giudizio di appello si caratterizza per il fatto che il Legislatore ha previsto una c.d. udienza filtro.

E’ uno strumento di semplificazione che permette alla Corte di dichiarare con ordinanza l’inammissibilità degli appelli manifestamente inammissibili o con poca probabilità di essere accolti, senza che si svolga il resto del giudizio.

Ciò posto, nella prima udienza (nella quale vengono discusse anche le istanze cautelari e svolte le valutazioni di cui si appena sopra detto), il Giudice valuta la correttezza nella costituzione del contraddittorio e gli altri aspetti sulla regolarità della fase introduttiva e chiede eventualmente chiarimenti.

Di norma, la Corte fissa l’udienza di precisazione delle conclusioni, ma qualora lo ritenesse opportuno potrebbe anche dare avvio alla trattazione/istruttoria.

Per il resto, nulla di diverso rispetto al primo grado poiché, una volta precisate le conclusioni, le parti depositeranno le memorie conclusionali e di replica e successivamente il Collegio emetterà la sentenza motivata.

La sentenza d’appello in riforma di quella di primo grado, la sostituisce ed è dunque tale atto ad essere suscettibile di passare in giudicato divenendo definitivo.

La sentenza d’appello diventa definitiva qualora non venga esperito il ricorso per Cassazione nei termini di legge.