La consulenza tecnica preventiva ai fini di conciliazione ex art. 696 bis c.p.c.

Il rito in oggetto è stato introdotto dal Legislatore con un espressa finalità deflattiva del contenzioso con riferimento a quelle controversie in cui sia determinante la valutazione di questioni tecniche.

Il rito ha oggi assunto una notevolissima importanza poichè il suo esperimento è stato elevato, alternativamente alla mediazione, a condizione di procedibilità nelle cause aventi ad oggetto un danno alla salute.

La scelta di esperire tale rito è comunque facoltativa e rimessa alla valutazione di chi ha deciso di agire in giudizio.

In proposito, l’art. 696 bis c.p.c. parla espressamente di una consulenza tecnica preventiva “ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito“.

In tale caso, il processo viene introdotto con un ricorso da depositare avanti al Giudice competente, il quale adotterà un decreto di fissazione udienza, concedendo i termini per la notificazione alle controparti e per la costituzione in giudizio di queste ultime.

In udienza il Giudice valuterà la regolarità della fase introduttiva del giudizio, adottando gli eventuali provvedimenti necessari.

Qualora il Giudice ritenga ammissibile il ricorso, allora si provvederà alla nomina di un CTU, il quale darà avvio alle operazioni peritali in base al quesito formulato dal Giudice.

Il momento centrale del Giudizio consiste nel tentativo di conciliazione svolto dal consulente.

In caso di raggiunto accordo, si forma un verbale di conciliazione al quale il Giudice conferisce esecutività con decreto.

Nel caso la conciliazione non avvenga, il consulente provvederà ad elaborare la sua relazione.

Successivamente, ciascuna parte potrà domandare l’acquisizione della suddetta relazione nell’instaurando giudizio di merito.