In base a quanto disposto dal Codice del processo amministrativo, non sono trattate con rito ordinario le seguenti azioni processuali amministrative:
- il giudizio in materia di silenzio (inadempimento);
- il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;
- i giudizi di ottemperanza;
- i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l’estinzione o l’improcedibilità del giudizio.
In tali casi il rito seguito è caratterizzato dal fatto che la trattazione della causa non avviene in udienza pubblica, bensì in camera di consiglio, nell’ambito della quale i difensori sono sentiti solo a richiesta.
Il procedimento si caratterizza per la maggiore speditezza rispetto al rito ordinario e, infatti:
- i termini processuali – con espressa esclusione di quelli relativi agli atti introduttivi (ricorso, ricorso incidentale, motivi aggiunti) sono ridotti della metà;
- l’udienza in camera di consiglio è fissata d’ufficio entro 30 giorni dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate nella prima data disponibile.
Rispetto a questa disciplina processuale comune, i giudizi relativi al diritto all’accesso agli atti e all’ottemperanza presentano, tuttavia, delle caratteristiche particolari che li pongono in rapporto di “specialità” rispetto agli altri giudizi in camera di consiglio.
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