Il “rito appalti”

La materia delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture (nonché quella dei provvedimenti dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione-ANAC riferiti a tali procedure) rientra tra quelle che sono sottoposte al rito abbreviato di cui all’art. 119 del Codice del processo amministrativo.

Come per le altre materie indicate dalla predetta norma, quindi, la disciplina processuale è soggetta ad un rito abbreviato caratterizzato, principalmente, da termini processuali dimezzati, eventuale canale preferenziale nella fissazione dell’udienza pubblica, possibilità di pubblicazione anticipata del dispositivo ecc..

Le particolari esigenze legate alla materia in discorso, tuttavia, hanno indotto il legislatore ad adottare delle ulteriori regole speciali.

Le principali regole speciali del rito attengono alla fase introduttiva del giudizio.

Innanzitutto, è previsto un termine di 30 giorni dalla comunicazione o pubblicazione degli atti lesivi (ad esempio, l’aggiudicazione o il bando), ciò che vale sia per il ricorso, che per il ricorso incidentale che per i motivi aggiunti.

Il Legislatore ha poi previsto importanti limitazioni in punto di impugnabilità sia in via principale che in via incidentale; la principale è la seguente:

  • i bandi a cui non sia stata data pubblicità – a condizione che contengano la motivazione dell’assenza di pubblicità – non possono essere impugnati decorsi trenta giorni dall’avviso di aggiudicazione definitiva e, in ogni caso, dopo sei mesi dalla stipulazione del contratto.

Accanto alle regole acceleratorie della fase introduttiva sono anche previste – in aggiunta ai termini dimezzati – ulteriori regole acceleratorie relative allo svolgimento del processo, tra queste si ricordano:

  • possibile definizione del giudizio già all’esito dell’udienza cautelare in camera di consiglio;
  • fissazione dell’udienza pubblica entro 45 giorni dal termine di costituzione delle parti intimate;
  • speciali limiti dimensionali degli atti difensivi;
  • termine di 30 giorni dall’udienza di discussione per il deposito della sentenza e/o pubblicazione del dispositivo entro due giorni

E’ utile ricordare che in passato, nel caso in cui l’impugnazione attenesse ad un provvedimento di ammissione/esclusione alla procedura competitiva, la causa era decisa (salvo diversa richiesta di parte) in una camera di consiglio con termini liberi a ritroso “super abbreviati”, vale a dire 10 giorni prima per il deposito dei documenti, 6 giorni prima per il deposito di memorie e 3 giorni prima per il deposito di repliche.

La discplina sopra riportata si applica anche alle impugnazioni, salvo che per qualche limitata differenza.

Per completezza, è utile ricordare che esiste un “rito appalti” ancor più speciale per le controversie relative a infrastrutture strategiche.

Senza dilungarsi oltre, ci si limita ad evidenziare che in tali casi la scelta legislativa è stata quella comprimere (ma non certo negare tout court) la tutela per il ricorrente sia a livello cautelare che a livello di merito sostanziale, dando maggior peso all’interesse pubblico dell’esecuzione di un contratto sebbene frutto di un affidamento illegittimo.