Il rito ordinario nel processo civile

Lo scopo del presente articolo è quello di fornire un’idea essenziale di come si svolge un ordinario processo civile avanti ad un Tribunale italiano. Pertanto ci si soffermerà solo sugli aspetti più basilari e schematici.

Il soggetto che introduce un processo civile è definito “attore” mentre il soggetto contro il quale l’attore svolge le proprie domande giudiziarie è, invece definito, “convenuto“.

Oltre all’attore e al convenuto possono partecipare al processo civile anche altri soggetti a titolo di “intervento” il quale può essere volontario, su istanza di parte o su ordine del giudice.

L’atto con il quale l’attore introduce il processo civile nel rito ordinario è la c.d. citazione.

La citazione è un atto complesso il quale deve avere i contenuti formali e sostanziali previsti dalla legge.

In particolare, la citazione deve contenere la “domanda” (di accertamento, condanna, adozione di provvedimento costitutivo) rivolta al Giudice nonchè la c.d. vocatio in ius, vale a dire l’invito alla controparte a costituirsi in giudizio e a partecipare al contraddittorio.

La citazione deve essere formalmente notificata alla controparte nei modi di legge (in modo che sia garantita la conoscenza legale dell’atto) e deve contenere l’indicazione della data d’udienza in cui le parti compariranno davanti al Giudice.

Tra la data della notificazione e quella d’udienza devono intercorrere termini liberi non inferiori a novanta giorni liberi.

Entro 10 giorni dalla notifica, invece, la citazione e i documenti (con la prova della notifica) devono essere “iscritti a ruolo” avanti il competente Tribunale. In occasione dell’iscrizione a ruolo verrà assegnato al giudizio un c.d. numero di RG.

Il convenuto – che non è obbligato a costituirsi in giudizio – si può costituire anche in udienza (o successivamente).

Il convenuto, tuttavia, è tenuto a costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza indicata dall’attore per non decadere dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali (vale a dire, contro domande) e le c.d. eccezioni in senso stretto non sollevabili d’ufficio dal Giudice, nonchè dalla possibilità di chiamare terzi in causa.

Un momento assolutamente centrale nel rito civile ordinario è rappresentato dall’udienza di trattazione (che, di norma, ma non necessariamente è anche la prima udienza).

In tale udienza, il Giudice istruttore verifica la regolarità del contraddittorio e della fase introduttiva del giudizio pronunciando gli eventuali provvedimenti necessari (ad esempio, ordina che il contraddittorio sia esteso a soggetti non citati).

Il G.I. inoltre chiede alle parti i chiarimenti necessari e le parti possono proporre in udienza domande riconvenzionali in conseguenza di quelle del convenuto o delle sue eccezioni.

Le parti possono chiedere al Giudice Istruttore di assegnare i termini per le tre memorie di trattazione:

  • 30 giorni per memorie per la precisazione o modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte;
  • ulteriori 30 giorni per replicare a domande, eccezioni nuove o modificate di controparte per le relative eccezioni e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
  • ulteriori 20 giorni per le indicazioni di prova contraria.

E’ molto importante evidenziare che il decorso dei termini processuali determina la decadenza dal poter rappresentare fatti e prove nuove, ma prima producibili o deducibili, i quali non potranno essere ammessi, salvo che ricorrano i presupposti della c.d. rimessione in termini.

Successivamente, salvo che la causa non sia ritenuta matura per la decisione, il G.I. provvede ad assumere le decisioni necessarie con riferimento all’assunzione delle c.d. prove costituende (ad esempio, la testimonianza) e fissa l’udienza (nella prassi più d’una) per l’assunzione se ritenga di ammettere i mezzi di prova indicati dalle parti.

Il G.I. può anche disporre che venga effettuata una consulenza tecnica d’ufficio qualora il caso lo richieda.

Ugualmente, anche su istanza di parte, il Giudice può effettuare un tentativo di conciliazione tra le parti.

Non appena il G.I. ritenga la causa matura per la decisione lo stesso inviterà le parti a “precisare le conclusioni” fissando apposita udienza, vale a dire il momento processuale con il quale inizia la fase decisionale.

Successivamente alla precisazione delle conclusioni, le parti di norma hanno a disposizione 60 giorni per il deposito di una memoria conclusionale e ulteriori 20 giorni per il deposito di una memoria di replica.

Terminata l’attività delle parti e salvo che non ritenga di riaprire la fase di trattazione/istruttoria, lo stesso G.I., ovvero il “Collegio” nei casi previsti dalla legge, deciderà la controversia con una sentenza.

La sentenza è l’atto conclusivo del processo ordinario, la stessa contiene le statuizione del Giudice in merito alle domande, eccezioni e difese delle parti e, quindi, con tale provvedimento il Giudice decide la causa accogliendo totalmente o parzialmente o respingendo le domande allo stesso sottoposte.

La sentenza deve essere adeguatamente motivata e, secondo la giurisprudenza prevalente, la stessa è provvisioriamente esecutiva con esclusivo riferimento alle statuizioni di condanna.

Ciò significa, in buona sostanza che una sentenza di primo grado che rechi una condanna al pagamento, ad esempio, di una somma è un titolo esecutivo in forza del quale potrà darsi avvio all’esecuzione coattiva (avviando quindi il processo esecutivo, ad esempio l’espropriazione di beni o crediti).

E’ di fondamentale importanza evidenziare che la sentenza è un provvedimento suscettibile di divenire definitivo qualora la stessa non sia appellata nei termini di legge.

Tecnicamente si parla di “giudicato (formale)”. Una sentenza passata in giudicato è come detto definitiva e la stessa potrà essere riformata successivamente esclusivamente negli stretti limiti previsti per le impugnazioni per revocazione e opposizione di terzo.

Qualora la parte totalmente o parzialmente soccombente ritenga che la sentenza sia errata in fatto o diritto (sia sostanziale che processuale), la stessa sarà onerata di proporre appello avanti alla Corte d’Appello nel termine c.d. “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ovvero nel termine c.d. “breve” di trenta giorni dalla eventuale notificazione della sentenza da parte della controparte vincitrice.