Il ricorso alla CCEPS è il principale rimedio previsto dal nostro ordinamento per annullare o riformare le sanzioni disciplinari illegittime comminate dall’Ordine professionale di un professionista sanitario (ad esempio, il medico, l’odontoiatra, l’infermiere, il veterinario ecc.).

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, detta anche CCEPS, è un giudice speciale, che, come altri giudici speciali del nostro ordinamento, trova la propria origine addirittura in epoca pre-costituzionale.
Tale organo giurisdizionale, infatti, fu istituito con il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 novembre 1946 n. 233 (di seguito, DLCPS n. 233/1946), in occasione della ricostituzione degli Ordini e dei Collegi dell’ampia gamma di professionisti sanitari, enti precedentemente soppressi in epoca fascista.
La c.d. giurisidizione della Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni sanitarie-CCEPS è circoscritta alle controversie in materia ordinistica e, più precisamente, a quelle relative ai rapporti intercorrenti tra Ordini Provinciali (e Federazioni Nazionali) e i propri iscritti.
Per usare le parole della Corte Costituzionale, la CCEPS è il Giudice “chiamato a definire controversie in materia elettorale, disciplinare nonché inerenti la tenuta dei rispettivi albi professionali“.
A decorrere dall’entrata in vigore della Legge n. 3/2018, le professioni che senza dubbio sono assoggettate ai poteri giurisdizionali della CCEPS sono quella dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici.
Più incerto, anche se verosimilmente riteniamo si possa dare risposta affermativa, è se siano assoggettati ai poteri della Commissione Centrale anche gli infermieri, i tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione (tra i quali, chiropratici e osteopati), nonchè gli psicologi.
Ciò posto, la principale materia – se non altro in termini di volume di contenzioso – rientrante nella giurisdizione della CCEPS è senza dubbio quella relativa alle sanzioni disciplinari comminate dagli Ordini Professionali (e relative Federazioni) in materia di deontologia professionale e per contestate violazioni dei rispettivi Codici deontologici.
Più nel dettaglio, come si evince dalla normativa di riferimento (vale a dire il citato DLCPS n. 233/1946 ma anche dal DPR n. 221/1950) sono decise dalla CCEPS le controversie aveni ad oggetto:
- adozione ed esecuzione dei provvedimenti disciplinari per violazioni deontologiche da parte degli iscritti ad un Ordine Professionale;
- adozione ed esecuzione dei provvedimenti disciplinari adottati dalle Federazioni Nazionali di Ordini professionali nei casi di loro competenza;
- provvedimenti adottati dagli Ordini relativi all’iscrizione agli Albi Professionali;
- provvedimenti di cancellazione dall’Albo professionale adottati da Ordini professionali;
- validità delle operazioni elettorali relative agli organi rappresentativi di Ordini professionali e delle Federazioni Nazionali.
Per quanto riguarda le caratteristiche dell’organo giudicante, la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie-CCEPS è un organo di tipo collegiale la cui composizione è stata ideata in modo da avere una componente del Collegio di tipo “stabile” ed una “variabile” in base alla professione sanitaria interessata dalla questione oggetto di giudizio.
Trattandosi di questione molto travagliata e complessa, ci si limita a rammentare che il Collegio si compone di sette membri e che lo stesso è presieduto da un Consigliere di Stato.
In tale contesto, la legge prevede che per la validità delle adunanze sia necessario un doppio quorum, vale a dire che siano presenti almeno 5 membri dei quali almeno tre devono appartenere alla categoria professionale del sanitario ricorrente o resistente.
Sempre con riferimento ai presupposti processuali riguardanti il Giudice, nel caso della CCEPS non si pongono problemi relativi alla competenza territoriale, funzionale ecc.; infatti, la CCEPS, con sede a Roma presso la Ministero della Salute di via Ribotta è competente con riferimento all’intero territorio nazionale.
Venendo al processo (o meglio al rito) è bene evidenziare che quest’ultimo è regolato in maniera piuttosto succinta, ritenedosi che per tutto quanto non sia stato espressamente disciplinato siano applicabili le regole del Codice di procedura civile, che dunque, verrebbe ad assumere una funzione sussidiaria.
L’atto introduttivo del processo è rappresentato da un ricorso.
Qualora il ricorrente sia un sanitario, è importante che si rivolga prontamente al proprio professionista di fiducia.
Infatti, nel caso di impugnazione di una sanzione disciplinare, la legge prevede che il ricorso alla CCEPS sia soggetto ad un termine decadenziale di 30 giorni dalla comunicazione della sanzione da parte dell’Ordine di appartenenza.
Nel caso il sanitario intenda contestare la regolarità delle elezioni, il dies a quo per il ricorso alla CCEPS decorre, invece, dalla proclamazione.
Per quanto riguarda le impugnazioni di sanzioni disciplinari, la tempestiva instaurazione del giudizio, salvo i casi espressamente indicati dalla Legge, ha anche un effetto immediatamente sospensivo, ciò che impedisce la messa in esecuzione della sanzione comminata.
Il giudizio avanti la CCEPS si caratterizza anche per il fatto che lo stesso prevede il contraddittorio tra più parti individuate come litisconsorti necessarie, vale a dire il sanitario, l’Ordine professionale, il Ministero della Salute e il Procuratore della Repubblica.
Fermo quanto sopra, entro 15 giorni dalla notifica del ricorso alla CCEPS, il ricorrente dovrà iscriverlo a ruolo presso il Giudice.
Nei successivi 15 giorni le controparti possono depositare controdeduzioni e documenti. Entro ulteriori 15 possono fare lo stesso eventuali interessati.
Può essere il caso che il processo non sia solo “documentale” e/o in diritto e che sia necessaria una vera e propria fase istruttoria; a tale proposito, come detto, è opinione comune che sia applicabile la disciplina del codice di procedura civile.
Tuttavia, similmente a quanto avviene nel processo amministrativo, il Presidente del Collegio ha poteri istruttori propri, valendo, dunque, non solo il principio dispositivo ma anche quello c.d. inquisitorio.
Ciò posto, trascorsi i termini per lo scambio delle controdeduzioni, il Presidente fisserà l’udienza di discussione – alla quale può partecipare il sanitario – ad esito della quale la causa verrà introitata in decisione in forma di sentenza.
E’ bene puntualizzare che per quanto riguarda le sanzioni disciplinari la giurisdizione della CCEPS non si limita alla legittimità ma si estende al merito, sicchè il Giudice può anche decidere una sanzione più lieve rispetto a quella comminata.
La decisione della CCEPS è impugnabile avanti alla Corte di Cassazione ex art. 111 Cost. nonchè per motivi di giurisdizione (in tale ultimo caso il giudizio è trattato dalle Sezioni Unite).