La legge n. 241 del 1990 ha espressamente riconosciuto il diritto di accesso agli atti e documenti detenuti in qualsiasi forma da pubbliche amministrazioni o da soggetti privati che svolgano pubbliche funzioni.
Il presupposto del diritto all’accesso agli atti è rappresentato dall’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata connessa ai documenti richiesti.
Per svariate ragioni non è infrequente che l’amministrazione neghi l’accesso (espressamente o con il c.d. silenzio-diniego) ritenendo l’istanza di accesso infondata.
Il diniego della pubblica amministrazione può essere totale oppure può essere un diniego parziale.
In tali casi, si ingenera un contenzioso (ovvero un processo amministrativo) avente ad oggetto, nella sostanza, l’accertamento del diritto di accesso e la fondatezza o meno del diniego (totale o parziale) opposto dall’amministrazione.
Il caso tipico di conflitto è quello in cui la pubblica amministrazione neghi la sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale ovvero si opponga all’ostensione di documenti ritenuti riservati.
In definitiva, dunque, il Giudice amministrativo, anche valutata la posizione di eventuali controinteressati, accerterà positivamente o meno il diritto all’accesso, e in caso di accertamento positivo condannerà la pubblica amministrazione all’ostensione.
Il giudizio relativo al giudizio di accesso agli atti è un procedimento in camera di consiglio e come tale è caratterizzato dalla seguente disciplina:
- termini processuali dimezzati;
- fissazione della camera di consiglio alla prima udienza disponibile successivamente al trentesimo giorno dal termine di costituzione delle parti intimate.
Rispetto agli altri procedimenti in camera di consiglio, tuttavia, il rito del giudizio di accesso agli atti si caratterizza anche per quanto segue:
- il ricorso e gli altri atti introduttivi (ricorso incidentale e motivi aggiunti) sono soggetti al termine decadenziale di 30 giorni decorrenti dal diniego espresso, ovvero dalla formazione del c.d. silenzio-diniego;
- il giudizio si conclude con una sentenza in forma semplificata.
Tale disciplina regola sia il primo che il secondo grado di giudizio.