Il rito speciale per le materie di cui all’art. 119 c.p.a.

Con riferimento ad alcune particolari materie (rectius, con riferimento alle azioni di annullamento/nullità e condanna relative a particolari materie) , il legislatore del Codice del processo amministrativo ha previsto un rito speciale, per certi versi, molto simile a quello dei procedimenti in camera di Consiglio (quali quello per l’accesso agli atti o il silenzio inadempimento).

Anche in relazione a tali materie è stata ravvista l’esigenza di garantire uno svolgimento del processo accelerato e, in qualche modo, con “precedenza”.

Tale rito speciale, difatti, è, per sommi capi, caratterizzato dalla seguente disciplina:

  • gli atti illegittimi devono essere impugnati entro 60 giorni, e tale termine decadenziale vale per tutti i tipi di atto introduttivo (ricorso, ricorso incidentale, motivi aggiunti);
  • le udienze (salvo quelle cautelari) sono pubbliche;
  • tutti (gli altri) termini processuali sono dimezzati;
  • in presenza dei presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora, il Giudice può fissare l’udienza pubblica entro 30 giorni dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate e ciò a prescindere dalle decisioni da adottare in sede cautelare;
  • eventuale pubblicazione anticipata del dispositivo (con possibilità di impugnazione – anticipata – del dispositivo);
  • termini di impugnazione dimezzati.

L’elenco delle materie soggette al rito speciale è piuttosto nutrito e in sintesi sono le seguenti:

  • affidamenti di lavori pubblici, servizi e forniture;
  • provvedimenti di autorità amministrative indipendenti (ad esempio, Antitrust, AEEGSI ecc.);
  • provvedimenti relativi a procedure di privatizzazione o dismissione di imprese pubbliche o costituzione/soppressione/modificazione di società o aziende da parte di enti locali;
  • provvedimenti adottati nell’esercizio di poteri speciali in settori di rilevanza strategica;
  • provvedimenti di nomina previa delibera del Consiglio dei Ministri;
  • provvedimenti di scioglimento di organi di enti locali e quelli connessi che riguardano la loro formazione e funzionamento;
  • provvedimenti delle procedure espropriative e di occupazione;
  • provvedimenti del CONI e delle federazioni sportive e quelli di ammissione o esclusione da competizioni sportive professionistiche;
  • ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza ai sensi dell’art. 5 del comma 1 della legge n. 225/1992 e i consequenziali provvedimenti commissariali;
  • rapporto di lavoro del personale dei servizi di sicurezza e informazione;
  • controversie relative a procedimenti in materia di produzione di energia elettrica e infrastrutture di trasporto di energia elettrica e gas da ricomprendere o ricomprese nella rete di trasmissione nazionale;
  • provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle misure speciali di protezione,
  • controversie con oggetto i provvedimenti dell’Autorità nazionale di regolazione del servizio postale;
  • i provvedimenti regolatori e sanzionatori dell’Autorità di regolazione e vigilanza in materia di acqua;
  • azioni individuali e collettive sulle discriminazioni di genere in ambito lavorativo di competenza del Giudice amministrativo;
  • i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 286/1998 e ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 144/2005.

Come ultima notazione è necessario evidenziare, tuttavia, che le procedure di affidamento sono caratterizzate da regole ancor più “speciali”, che danno origine al c.d. rito appalti e al c.d. rito appalti per le controversie relative a infrastrutture strategiche.